Art. 2 – Obiettivi principali
L'associazione è un Centro Ricreativo Socio Culturale, polivalente,
che considera come punto di riferimento l'attuale realtà
della famiglia mononucleare nella quale, quasi sempre, il cittadino
non trova una sua collocazione.
Questo comporta per la popolazione situazioni sempre più
frequenti d’isolamento e di vissuto d'inutilità, con
le conseguenti cadute in forme di disagio fisico e psichico.
L’associazione è ispirata a finalità di solidarietà
sociale, socio-sanitario, culturale e civile, con lo scopo di avanzare
proposte agli enti competenti per una democratica e corretta gestione
e favorire la partecipazione diretta dei cittadini, nelle forme
ritenute più opportune, alla vita istituzionale della Circoscrizione,
del Comune e degli enti pubblici.
Essa opera in piena autonomia e secondo il metodo democratico e
partecipativo, non pone alcuna discriminazione ai propri Soci di
carattere religioso, politico, etnico, di razza, di sesso, di nazionalità
o altro.
L’associazione è apartitica, ha durata illimitata e
non ha scopo di lucro.
Art. 3 - Obiettivi specifici
Il Centro si propone di predisporre e gestire strutture con spazi
ed ambienti idonei allo svolgimento d’incontro sociale e ricreativo,
rendendo i soci protagonisti in forme di socialità quali
la comunicazione, lo scambio d’esperienze, l’impegno
progettuale, la solidarietà sociale e assistenziale, il confronto
su tematiche d’attualità, il gioco secondo forme condivise,
favorendo incontri e scambi di idee.
La presenza del Centro avrà una ricaduta positiva sul territorio
che potrà contare su cittadini attivi e quindi in migliori
condizioni fisico-psichiche, abituati ad esprimere se stessi, anche
attraverso forme di solidarietà con i più deboli.
Il Centro Sociale, come centro permanente di vita associativa, può
ospitare nei suoi spazi sociali attività di altre associazioni
operanti nel territorio e mantenere rapporti di costante collaborazione,
può costituire gruppi, anche stabilendo gemellaggi o patti
di amicizia, scambi nazionali e internazionali, quale accrescimento
della qualità della vita e proficua utilizzazione dei tempi.
Art. 4 – Attività principali
L’Associazione prevede lo svolgimento d’attività
per realizzare i seguenti obiettivi:
1. favorire il dialogo e il confronto fra diverse generazioni per
una maggiore comprensione e comunicabilità sociale;
2. mantenimento e miglioramento della salute fisica e psichica;
3. formazione, informative e/o rinforzo d’atteggiamenti di
grande valenza sociale, quali la condivisione, la solidarietà,
la responsabilizzazione;
4. proficua utilizzazione del tempo libero;
5. valorizzazione della natura e dell’ambiente;
6. promozione, conoscenza e valorizzazione dei beni culturali, allargata
alle Scuole del territorio;
7. conoscenza di realtà territoriali e sociali diverse;
8. attività rivolte a collettività straniere per favorire
l’inserimento nella realtà sociale;
9. attività di carattere culturale ed artistico.
10.dette attività sono rivolte agli aderenti all’associazione
come alla generalità della popolazione
Art. 5 – Attività complementari
L’Associazione potrà organizzare, per il perseguimento
di finalità istituzionali, viaggi e soggiorni turistici,
cure termali, attività artistiche, ludico-motorie, la ginnastica
di mantenimento come prevenzione, gestioni delle zone ortive e/o
verdi con particolare attenzione al necessario rispetto ambientale
ed ecologico, tutte attività viste come momento di socializzazione,
di miglioramento della salute e di sviluppo culturale, l’organizzazione
di iniziative per sostenere associati e non in condizione di indigenza
e per raccogliere fondi a fini di solidarietà o di autofinanziamento.
Avvalendosi della legge 25 agosto 1991 n. 287, potrà allestire
nelle sedi in cui vengono svolte le attività istituzionali,
spazi dove effettuare la somministrazione di alimenti e bevande.
Art. 6 - Attività di volontariato
L’associazione si avvale in modo determinante e prevalente
delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti,
rese esclusivamente per fini di solidarietà.
L’associazione deve assicurare i propri aderenti, che prestano
attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie
connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché
per la responsabilità civile verso i terzi.
Ai volontari possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente
sostenute, se opportunamente documentate ed entro i limiti preventivamente
stabiliti.
L’associazione può avvalersi di prestazioni di lavoratori
dipendenti od autonomi solo per lo svolgimento di attività
per cui sia richiesta una specifica professionalità o, in
caso di particolari esigenze dell’organizzazione, di attività
necessarie ad assicurarne il regolare funzionamento.
Art. 7 - Soci
Sono soci dell’organizzazione tutti coloro che sottoscrivono
il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda
di ammissione è accolta dal Consiglio Direttivo.
L’aspirante socio deve accettare senza riserve lo statuto
dell’Associazione.
L’ammissione decorre dalla data della delibera del Consiglio
Direttivo.
I soci cessano di appartenere all’Associazione:
- per dimissioni volontarie;
- per non aver effettuato il versamento della quota associativa;
- per morte;
- per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo.
Art. 8 - Diritti e obblighi dei soci
I soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente
o per delega, e di recedere dall’appartenenza all’organizzazione.
I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente
statuto e di pagare le quote sociali stabilite dal Consiglio.
Art. 9 - Quota sociale
La quota sociale a carico dei soci è fissata dal consiglio.
E’ annuale e non frazionabile.
I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono
partecipare alle riunioni dell’Assemblea né prendere
parte alle attività dell’organizzazione.
Art. 10 - Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento
e lo svolgimento della propria attività da:
- quote associative e contributive dei soci;
- contributi dei privati:
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche, finalizzati
esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive
marginali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’organizzazione
a qualunque titolo.
I fondi possono essere depositati presso l’Istituto di Credito
stabilito dal Consiglio Direttivo.
Ogni operazione finanziaria è disposta con la firma congiunta
di almeno tre membri del Consiglio Direttivo tra Presidente, Vice-Presidente,
Segretario e Tesoriere.
Art. 11 - Organi
Sono organi dell’associazione:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.
Art. 12 - Assemblea dei soci
L’assemblea dei soci è costituita da tutti i soci iscritti
all’organizzazione ed in regola con il pagamento della quota
associativa.
L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente ed
è convocata dallo stesso, in via ordinaria una volta l’anno
e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario,
tramite avviso che deve essere fatto pervenire a ciascun associato
almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la prima convocazione,
mediante qualsiasi mezzo idoneo a comprovare l’avvenuto ricevimento
dell’avviso stesso.
La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta di
almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere
alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta
e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla
convocazione.
In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita
con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda
convocazione è legalmente costituita qualunque sia il numero
dei soci presenti. In Assemblea i soci possono farsi rappresentare
mediante delega da conferirsi ad altro socio il quale non può
ricevere più di una sola delega.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza
semplice dei presenti, in proprio o per delega, fatto salvo quanto
previsto dai successivi articoli 22 e 23.
L’assemblea ha i seguenti compiti:
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere il Presidente;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio
Direttivo;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- approvare le richieste di modifica dello statuto;
- stabilire l’ammontare delle quote associative e degli eventuali
contributi a carico dei soci.
Art. 13 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei
soci ed è composto da un minimo di 7 membri ad un massimo
di 15 membri.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente,
quando ne facciano richiesta almeno tre dei suoi membri.
I compiti del Consiglio sono:
- fissare le norme per il funzionamento dell’organizzazione;
- sottoporre all’approvazione dell’Assemblea i bilanci
preventivo e consuntivo annuali;
- proporre l’entità delle quote associative annuali;
- determinare il programma di attività in base alle linee
di indirizzo approvate dall’Assemblea, promuovendone e coordinandone
l’attività e autorizzandone la spesa;
- nominare il Presidente dell'Associazione, il Vice-Presidente,
il Segretario e il Tesoriere;
- nominare eventuali commissioni di lavoro;
- proporre l’adesione ad altre associazioni od organismi aventi
finalità analoghe a quelle indicate nello Statuto;
- predisporre le convenzioni ed i contratti che impegnano l’Associazione;
- accogliere o respingere le domande presentate da nuovi soci.
Perché le deliberazioni del Consiglio abbiano valore è
necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti e il
voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità
prevale il voto del Presidente.
Art. 14 - Il Presidente
Il Presidente è eletto dall’Assemblea al suo interno
a maggioranza dei voti.
Egli rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei
terzi e in giudizio.
In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i
provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli
a ratifica nella prima riunione successiva.
In caso di assenza, impedimento o cessazione, le funzioni del Presidente
possono essere svolte dal Vice-Presidente.
Art. 15 - Il Segretario
Il Segretario coadiuva il Presidente e ha il compito di:
- provvedere alla tenuta e all’aggiornamento del registro
dei soci;
- provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- redigere e conservare i verbali delle riunioni dell’Assemblea
e del Consiglio Direttivo.
Art. 16 - Il Tesoriere
Il Tesoriere ha il compito di:
- provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità
dell’associazione e alla conservazione della documentazione
relativa, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle
spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre
al Consiglio Direttivo.
Art. 17 - Collegio dei Sindaci Revisori
Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri
effettivi oltre a due supplenti, tutti nominati dall’Assemblea.
I membri effettivi nominano al loro interno un Presidente.
Il Collegio dei Sindaci Revisori ha il compito di controllare l’andamento
amministrativo-contabile, patrimoniale e finanziario dell’Associazione
nel rispetto del presente Statuto, delle delibere adottate, dei
regolamenti interni e delle norme di leggi vigenti. Ogni anno presenta
una relazione scritta all’Assemblea dei Soci in occasione
dell’approvazione del bilancio consuntivo.
Tutte le riunioni del Collegio dei Sindaci Revisori devono essere
verbalizzate.
Art. 18 - Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, possibilmente
esterni all'Associazione, tutti nominati dall’Assemblea. I
membri del Collegio dei Probiviri eleggono al loro interno un Presidente.
Il Collegio dei Probiviri esamina e decide insindacabilmente, entro
trenta giorni dalla presentazione, i ricorsi presentati dagli associati
contro provvedimenti di sospensione ed espulsione dall'Associazione.
Tutte le riunioni del Collegio dei Probiviri devono essere verbalizzate.
Art. 19 - Commissioni o gruppi di lavoro
Il Consiglio Direttivo, per essere agevolato nella sua attività,
può costituire Commissioni o Gruppi di lavoro nei vari settori
dell'attività dell'Associazione o per tematiche specifiche,
alle quali possono essere ammessi anche i non soci.
Le Commissioni sono costituite da associati e non associati e sono
preferibilmente coordinate da un membro del Consiglio Direttivo,
con la collaborazione del Presidente dell'Associazione, che in ogni
caso ne risponde.
Art. 20 - Gratuità delle cariche
Tutti i componenti degli organi eletti dall’Assemblea dei
soci durano in carica collegialmente per un triennio, sono rieleggibili
e le loro prestazioni nei confronti dell’Associazione sono
gratuite, Salvo il rimborso delle spese direttamente sostenute nell'espletamento
degli incarichi associativi, dietro presentazione di giustificativo
fiscalmente valido.
Le cariche sociali sono revocabili soltanto per giusta causa.
L’appartenenza agli organi di direzione dell’associazione
è incompatibile con candidature politiche o amministrative,
con incarichi decisionali in istituzioni pubbliche, quali regioni
ed enti, e in organizzazioni politiche, sindacali e associative
concorrenti.
L’accoglimento della candidatura o dell’incarico di
cui sopra, comporta la decadenza automatica del socio dall’appartenenza
agli organi di direzione dell’associazione.
Art. 21 - Bilancio
Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo,
i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o
i lasciti ricevuti.
Il bilancio coincide con l’anno solare.
Art. 22 - Modifiche dello statuto
Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate
all’Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci.
Le relative deliberazioni sono approvate con il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 23 - Scioglimento
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione,
i beni che residuano sono devoluti, per opera del liquidatore nominato
dall’Assemblea, ad altre organizzazioni di volontariato operanti
in un identico o analogo settore.
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato
dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno 4/5 degli
associati.
Art. 24 - Norma di rinvio
Il presente statuto sarà integrato:
- da uno o più regolamenti di attuazione;
- da norme transitorie e sperimentali ad iniziare dalle prime attività
dell’associazione.